Affidarsi esclusivamente alla conservazione automatica del Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate è un errore che molte aziende italiane commettono quotidianamente.
Il servizio gratuito offerto tramite il portale Fatture e Corrispettivi rappresenta una risorsa preziosa, ma con perimetri ben definiti che non coprono l’intero obbligo di conservazione documentale imposto dalla normativa fiscale.
La differenza tra ciò che lo SDI conserva effettivamente e ciò che le aziende devono conservare per legge può costare caro in termini di sanzioni amministrative e perdita di documentazione critica.
Sistema di Interscambio SDI: cos’è e cosa fa realmente con le fatture elettroniche
Il Sistema di Interscambio (SDI) è il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate che funge da “postino digitale” per le fatture elettroniche: riceve i file XML, esegue controlli formali sui dati obbligatori, verifica la conformità agli standard tecnici e inoltra i documenti ai destinatari.
La funzione principale dello SDI è la trasmissione e validazione: controlla che siano presenti i dati minimi previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972:
- identificativi fornitore/cliente
- numero e data fattura
- descrizione beni/servizi
- imponibile
- aliquota IVA
- imposta.
Se i controlli vanno a buon fine, la fattura viene consegnata; altrimenti viene generata una ricevuta di scarto con codice errore.
Per quanto tempo lo SDI conserva le fatture elettroniche: durata, perimetro e limiti di consultazione
L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione digitale a norma per tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SDI.
La conservazione avviene per 15 anni (un periodo superiore all’obbligo legale minimo di 10 anni previsto dall’art. 2220 del Codice Civile) e si attiva tramite adesione volontaria nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Il servizio copre automaticamente:
- le fatture elettroniche attive (ciclo vendite B2B/B2C/PA)
- le fatture elettroniche passive (ciclo acquisti)
- le note di variazione (note credito/debito)
Le fatture transitate dallo SDI rimangono consultabili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione; dopo tale data sono accessibili solo i “dati fattura” (metadati) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento.

Cosa non conserva lo SDI: i gap documentali che espongono l’azienda a rischio fiscale
Qui emerge il problema strutturale. Lo SDI conserva esclusivamente le fatture elettroniche transitate attraverso il suo circuito. Tutto il resto rimane fuori.
Innanzitutto, restano fuori i registri IVA obbligatori, ovvero
- registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/72)
- registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72)
- registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/72)
Essi, pur essendo alimentati dalle fatture transitate dallo SDI, costituiscono documenti contabili autonomi che devono essere conservati separatamente.
Inoltre, restano ugualmente esclusi i libri contabili obbligatori:
- libro giornale
- libro degli inventari (art. 2214 Codice Civile)
- libro mastro
- registro beni ammortizzabili.
Sul fronte dei documenti fiscali e gestionali, lo SDI non tocca poi:
- giornali di magazzino
- DDT
- ordini di acquisto e vendita
- contratti con rilevanza fiscale
- corrispondenza commerciale con rilevanza legale
- dichiarazioni fiscali.
Rimangono infine fuori perimetro anche le fatture non transitate dallo SDI:
- fatture verso operatori esteri
- autofatture
- bollette doganali
- note spese e rimborsi.
Come sottolineano gli esperti: “Lo SDI conserva, ma con limiti precisi”.
Limiti che lasciano scoperti numerosi fronti critici per la compliance fiscale aziendale.
Obblighi di conservazione fiscale oltre lo SDI: cosa impongono CAD, Codice Civile e normativa tributaria
La normativa fiscale e civilistica impone obblighi di conservazione ben più ampi rispetto a quanto copre automaticamente lo SDI, per i quali è bene ragionare in chiave architetturale e di processo.
L’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che le scritture contabili – insieme agli originali delle fatture e della corrispondenza ricevuta, alle copie di quella spedita e a tutta la documentazione attestante la gestione dell’impresa – devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Come comportarsi in caso di accertamenti
Sul fronte fiscale, l’art. 39 DPR 600/73 e l’art. 39 DPR 633/72 estendono ulteriormente l’obbligo: le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine decennale civilistico.
In pratica, un’azienda sotto accertamento è tenuta a mantenere disponibile tutta la documentazione relativa ai periodi in verifica fino alla definizione del contenzioso, indipendentemente dai dieci anni standard.
Sul piano operativo, le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente a norma entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Esempio pratico: le fatture emesse e ricevute nel 2024 devono essere conservate entro il 31 gennaio 2026, considerando che il termine per la dichiarazione dei redditi 2024 scade il 31 ottobre 2025.
Sanzioni per mancata conservazione fiscale: perdita di opponibilità e responsabilità del legale rappresentante
Le conseguenze della mancata conservazione o della conservazione non conforme operano su più livelli.
Sul piano delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’importo non è codificato in maniera univoca ma viene determinato caso per caso dall’Agenzia delle Entrate in base alla tipologia di documento non conservato e all’entità della violazione.
Il rischio più rilevante è però la perdita di opponibilità fiscale: senza conservazione a norma, i documenti perdono
validità probatoria in caso di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Le spese deducibili non documentate non possono essere opposte in sede di accertamento, l’IVA a credito non correttamente conservata diventa non recuperabile e i costi non opponibili vengono riqualificati come reddito imponibile.
La responsabilità per la corretta conservazione ricade sul legale rappresentante e, dal 1° gennaio 2022, sul responsabile della conservazione – figura obbligatoria secondo le Linee Guida AgID.
Come colmare il gap tra SDI e conservazione fiscale completa: l’architettura a tre livelli
L’architettura corretta per garantire conservazione digitale a norma completa prevede l’integrazione di tre componenti: sistema gestionale, sistema di intermediazione e conservatore accreditato AgID.
- L’ERP o gestionale aziendale gestisce la produzione quotidiana dei documenti – fatture, registri, libri contabili.
- Il sistema di intermediazione prepara i pacchetti di versamento con metadatazione AgID, firma digitale e marca temporale RFC 3161.
- Il conservatore accreditato AgID custodisce i documenti in infrastruttura certificata ISO 27001.
Per le fatture elettroniche esistono due opzioni operative:
- Aderire al servizio gratuito SDI per la conservazione automatica delle sole fatture elettroniche, oppure…
- Scaricare le fatture dallo SDI e inviarle a un conservatore privato insieme a tutta la documentazione fiscale.
La seconda opzione garantisce un archivio unico e coerente di tutta la documentazione aziendale, con un singolo sistema di ricerca e consultazione, ed elimina il rischio di gap di copertura.
In entrambi i casi, la conservazione completa richiede la creazione di un file indice di pacchetto che aggrega logicamente tutti i documenti conservati nell’anno fiscale – fatture elettroniche attive e passive, registri IVA, libri contabili obbligatori e documenti interni con rilevanza legale.
Il file indice, firmato digitalmente dal responsabile della conservazione, garantisce l’integrità e la completezza dell’archivio documentale.

ActiveInfo e M-Files: conservazione fiscale completa oltre i limiti dello SDI
Euroged offre ActiveInfo e M-Files come piattaforme integrate che colmano il gap tra SDI e obbligo di
conservazione completo.
Entrambe recuperano automaticamente le fatture elettroniche dal portale SDI, le integrano con la documentazione fiscale prodotta dal gestionale aziendale, preparano pacchetti di versamento completi e conformi alle Linee Guida AgID 2022 e inviano tutto al conservatore accreditato con un singolo flusso automatizzato.
Le funzionalità chiave includono: integrazione nativa con i principali conservatori accreditati AgID (Aruba, Intesi Group, Ifin Sistemi, EnerJ Sicurezza), gestione integrata di registri IVA e libri contabili obbligatori, workflow di firma digitale massiva e marca temporale RFC 3161, file indice univoco per quadratura annuale, dashboard compliance con scadenze e alert automatici e API REST per integrazione con ERP e gestionali esistenti.
L’integrazione con PecOrganizer, poi, estende la copertura anche ai messaggi PEC con rilevanza legale o contrattuale.
Verifica la tua situazione di conservazione fiscale
Richiedi un audit gratuito della conformità fiscale documentale per valutare se la tuainfrastruttura attuale copre
tutti gli obblighi di conservazione – o se esistono gap critici che espongono a sanzioni.
Gli esperti Euroged analizzeranno la copertura documentale attuale, la conformità alle Linee Guida AgID e alla normativa fiscale, i gap rispetto agli obblighi dell’art. 2220 CC e del DPR 600/73, e le soluzioni per integrare la conservazione delle fatture elettroniche da SDI con il resto della documentazione fiscale.



