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Bolletta doganale elettronica: quali sono le ultime novità?

Il sistema doganale sta attraversando una fase di profonda trasformazione digitale. L’obiettivo è rendere più smart, veloci e trasparenti le procedure legate al commercio internazionale. Si vuole insomma portare le dogane nel XXI secolo, facendole viaggiare alla velocità di un click.

Addio quindi a montagne di scartoffie e passaggi di consegne cartacei. I nuovi processi digitali permettono lo scambio rapido di dati e documenti tra tutti gli attori coinvolti. Anche le merci viaggeranno sotto il segno della condivisione elettronica delle informazioni.

Questa innovazione – una sorta di dogana 4.0 – porterà notevoli vantaggi. Le procedure diventeranno più rapide, efficienti e trasparenti. Si ridurranno tempi e costi per gli operatori. E sarà più facile individuare e prevenire frodi o irregolarità. Insomma, commercio digitale e controllo digitale andranno a braccetto verso un futuro più smart.

Semplificazione delle procedure

L’innovazione digitale nel settore doganale va di pari passo con la semplificazione delle relative procedure amministrative. L’obiettivo è snellire gli adempimenti, tagliando passaggi burocratici non necessari, per agevolare gli operatori del commercio internazionale.

Un esempio concreto è rappresentato dall’eliminazione dell’obbligo di presentare la documentazione a supporto delle dichiarazioni doganali in forma cartacea. Prima tutte carte dovevano essere materialmente allegate alla dichiarazione. Ora invece la documentazione deve essere resa disponibile solo in caso di richiesta da parte delle autorità doganali.

Si tratta di un alleggerimento significativo in termini di oneri amministrativi. Grazie al digitale, infatti, molti documenti possono essere archiviati e condivisi elettronicamente in modo rapido quando necessario. Non servono più montagne di carta da portare fisicamente in giro!

Il nuovo modello di dati EUCDM

La principale novità a livello tecnico è l’introduzione del modello EUCDM per la predisposizione delle dichiarazioni doganali. Si tratta di uno standard europeo che uniforma le modalità di scambio dei dati tra operatori economici e amministrazioni doganali.

In precedenza, veniva utilizzato il modello del Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), che però presentava limiti in termini di armonizzazione. Con EUCDM si abbandona definitivamente questo vecchio standard a favore di un modello di dati più evoluto.

Introduzione del tracciato “H”

Dal punto di vista operativo, il passaggio a EUCDM ha comportato l’adozione di un nuovo tracciato informatico in formato XML denominato “H”. Si tratta dello standard tecnico di riferimento attraverso il quale le dichiarazioni doganali vengono trasmesse in modalità telematica all’Agenzia delle Dogane.

Validità della copia di cortesia della bolletta doganale elettronica

Da alcuni mesi c’è una gradita novità che rende più facili gli adempimenti fiscali connessi alle registrazioni delle bollette doganali. La copia di cortesia della bolletta doganale elettronica ha ora validità fiscale intrinseca. Ciò significa che può essere utilizzata dall’importatore come idoneo prospetto di riepilogo, anche ai fini della detrazione dell’IVA all’importazione.

Questa semplificazione risolve un annoso problema pratico. Prima, infatti, la copia di cortesia a disposizione del contribuente era priva di valore probatorio a livello amministrativo e fiscale. Era quindi difficile assolvere agli obblighi fiscali connessi alla registrazione delle bollette doganali e garantire la detraibilità IVA all’importazione senza avere a disposizione la bolletta doganale originale.

Il nuovo provvedimento conferisce invece validità fiscale al riepilogo ai fini contabili ricavato dalla copia di cortesia della bolletta doganale elettronica. In altre parole, questa copia può essere utilizzata dall’importatore per certificare l’importo corrispondente all’IVA all’importazione detraibile. In questo modo si risolve l’annosa criticità della detenzione

Prospetti di riepilogo per gli obblighi di registrazione

Per risolvere le criticità relative all’assolvimento degli obblighi di registrazione delle bollette doganali, l’Agenzia delle Dogane ha predisposto dei prospetti di riepilogo ad hoc. Si tratta di documenti riepilogativi che permettono agli operatori di ottemperare più facilmente agli adempimenti fiscali connessi alla contabilizzazione delle operazioni di importazione.

In particolare, il nuovo “riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale” consente di registrare le bollette doganali anche in mancanza di un documento originale in possesso dell’importatore. Questo risolve l’annoso problema della detenzione di copie prive di valenza fiscale, garantendo comunque il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione.

Il prospetto di riepilogo può essere ricavato direttamente dalla banca dati dell’Agenzia delle Dogane, accedendo al cassetto doganale dell’operatore. Esso riporta tutti i dati essenziali per poter registrare contabilmente le operazioni di importazione anche senza aver ricevuto dallo spedizioniere la “bolletta originale”.

In sostanza, grazie a questi utili prospetti di sintesi, gli importatori possono adempiere con maggiore semplicità agli obblighi di registrazione delle bollette doganali, senza rischiare di perdere il diritto alla detrazione IVA.

Cassetto doganale

Un’altra importante innovazione che semplifica la gestione degli adempimenti doganali è l’introduzione del “cassetto doganale”. Questo strumento, accessibile via web, consente agli operatori di consultare e acquisire tutta la documentazione elettronica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane in relazione alle proprie operazioni di import/export.

Il cassetto doganale funziona in modo simile al cassetto fiscale gestito dall’Agenzia delle Entrate. Esso mette a disposizione dell’utente un vero e proprio archivio digitale contenente i documenti doganali correlati alla sua attività.

I principali documenti consultabili nel cassetto doganale sono: le dichiarazioni doganali, le bollette doganali e i relativi allegati, gli esiti dei controlli, la documentazione necessaria per il rimborso o lo sgravio dei dazi ecc.

L’accesso avviene tramite SPID, CNS o CIE, garantendo piena tracciabilità e sicurezza delle operazioni. Grazie al cassetto doganale, quindi, operatori e intermediari possono adempiere più facilmente a tutti gli obblighi documentali e fiscali legati alle attività di import/export.

Dichiarazione CBAM

Una delle più rilevanti novità in ambito doganale in arrivo nei prossimi mesi è l’entrata in vigore del nuovo sistema CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Si tratta di un particolare regime doganale che mira a contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e tutelare la competitività delle aziende europee.

In sostanza, dal 1° ottobre 2023 gli importatori dell’UE di specifici prodotti (acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti ecc.) dovranno presentare una “dichiarazione CBAM” contenente una serie di informazioni sulle emissioni di carbonio associate ai beni importati. Sulla base di questi dati verrà poi calcolata un’imposta di confine sul carbonio da applicare alle merci in questione.

L’obiettivo è disincentivare il trasferimento della produzione al di fuori dell’Europa, dove vigono normative ambientali meno stringenti, e parallelamente incentivare l’importazione di prodotti più “verdi”. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale del commercio internazionale europeo.

Si prospetta quindi una piccola rivoluzione nel settore doganale, con nuovi obblighi dichiarativi e nuove imposte di confine destinate ad aumentare nel tempo e a coprire un numero sempre maggiore di prodotti. Gli operatori coinvolti dovranno farsi trovare pronti a questo cambiamento epocale dettato da esigenze di tutela ambientale.

Differenze tra bolletta doganale cartacea ed elettronica

L’introduzione della bolletta doganale elettronica, in sostituzione del precedente modello cartaceo, ha comportato alcune sostanziali differenze in termini di formato del documento, modalità di accesso allo stesso e gestione delle informazioni in esso contenute. Analizziamo nel dettaglio i principali cambiamenti.

Formato

La prima macroscopica differenza sta nel formato del documento: si passa da un supporto fisico cartaceo a un documento puramente digitale. La bolletta elettronica altro non è che un file con estensione XML, secondo un tracciato standard denominato “H”.

Questa digitalizzazione comporta rilevanti vantaggi pratici: la bolletta elettronica può essere facilmente archiviata, condivisa tra le parti, interrogata per estrapolare dati ecc. Grazie al formato digitale strutturato, le informazioni in essa contenute possono essere elaborate più agevolmente dai sistemi informativi aziendali.

Modalità di accesso

Anche le modalità di accesso al documento cambiano radicalmente. Mentre la bolletta cartacea doveva essere materialmente trasmessa tra le parti, quella elettronica è accessibile online da tutti gli attori coinvolti nei processi di import/export.

In particolare, l’Agenzia delle Dogane come dicevamo mette a disposizione il “cassetto doganale”, all’interno del quale l’operatore può trovare archiviate tutte le proprie bollette e dichiarazioni doganali, consultabili senza necessità di scambi documentali fisici. L’accesso avviene via web, con piena garanzia di sicurezza e tracciabilità delle operazioni.

Gestione dei dati

Il passaggio al digitale e la strutturazione dei dati secondo standard condivisi agevolano infine la gestione e la condivisione delle informazioni tra i vari soggetti partecipanti ai processi doganali. I dati possono essere facilmente estratti, elaborati, integrati nei sistemi aziendali, il tutto in modo rapido e flessibile.

Inoltre, l’Agenzia delle Dogane mette a disposizione utili prospetti di riepilogo (ad es. il “riepilogo ai fini contabili”) che, basandosi sui dati delle dichiarazioni doganali, consentono più agevolmente l’assolvimento degli obblighi fiscali (registrazione bolle doganali, detrazione IVA ecc.).

In sintesi, i formati standard, la digitalizzazione e le modalità di accesso online migliorano sensibilmente la gestione e la condivisione delle informazioni tra tutti gli attori in gioco.

Contenuti della bolletta doganale elettronica

La bolletta doganale elettronica, conosciuta anche come dichiarazione doganale, è il documento che accompagna le merci nei loro spostamenti internazionali, fornendo informazioni dettagliate sulle caratteristiche delle merci stesse e sul tipo di operazioni effettuate. Vediamo quali sono gli elementi principali che compongono questo documento digitale.

MRN

Ogni dichiarazione doganale viene identificata attraverso un codice alfanumerico univoco chiamato MRN (Movement Reference Number). Si tratta di un vero e proprio “codice fiscale” della spedizione, che consente di rintracciarla univocamente e di accedere a tutte le informazioni ad essa correlate nel sistema doganale integrato.

L’MRN è una sequenza di 18 caratteri che contiene vari elementi: prefisso del paese mittente; anno e numero progressivo della dichiarazione; codice verifica per garantire l’integrità del numero.

Grazie a questo codice, autorità e operatori possono tracciare con precisione ogni spedizione, consultando lo stato di avanzamento della relativa procedura doganale.

Elenco fatture collegate

Oltre all’MRN, la bolletta doganale riporta anche i riferimenti a tutte le fatture emesse dagli esportatori esteri relativamente alle merci presenti nella spedizione. Incrociando tali dati risulta possibile ricostruire precisamente i flussi commerciali e finanziari collegati all’operazione di sdoganamento.

Questo elenco di fatture serve anche ai fini fiscali e contabili, garantendo la piena tracciabilità delle transazioni economiche associate ai movimenti fisici delle merci oggetto di dichiarazione doganale.

Informazioni su tasse, dazi e imposte

All’interno della bolletta doganale devono obbligatoriamente essere riportati una serie di dati essenziali per il calcolo di tasse, dazi e imposte applicabili alle merci.

Si devono infatti indicare con precisione gli importi relativi a: dazi doganali dovuti per l’importazione della merce; IVA e altre imposte indirette; spese di trasporto e assicurazione; altri costi accessori rilevanti per la determinazione della base imponibile.

Tali informazioni risultano ovviamente fondamentali per garantire una corretta applicazione delle norme fiscali e doganali e assicurare gli introiti dovuti all’Erario in relazione all’operazione di importazione o esportazione.

La bolletta doganale elettronica segna dunque una piccola rivoluzione digitale nel settore del commercio con l’estero. Il pensionamento del cartaceo rappresenta un passaggio epocale verso un futuro paperless, che porta con sé semplificazioni procedurali e migliori strumenti di controllo.

I vantaggi pratici della digitalizzazione documentale sono difatti molteplici. Le autorità doganali possono ora tracciare meglio i flussi di merci, mentre gli operatori beneficiano dell’accesso telematico ai dati e dello snellimento degli oneri amministrativi.

Nei prossimi anni assisteremo a ulteriori progressi. L’entrata in vigore del sistema CBAM introdurrà le “bollette verdi” con informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti importati. Segno di una dogana europea sempre più smart e al passo con le esigenze del presente.